Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – impugnazioni - Espressioni sconvenienti od offensive - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Veridicità e contesto dei fatti - Ininfluenza - Fondamento - Contrasto con l’art. 21 Cost. - Esclusione.
Ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologico forense, vigente "ratione temporis", rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che tale divieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, si ponga in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13168 del 17/05/2021 (Rv. 661246 - 02)
Riferimenti normativi: L_247_2012_52