Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - inderogabilita' - Assistenza e difesa di una parte avente più controparti - Maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Condizioni.
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 02)