Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Onorario e spese al difensore di ufficio - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" della tariffa professionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento - Conseguenze.
La liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore di ufficio, che abbia dimostrato di avere invano esperito le procedure per il recupero del proprio credito, va effettuata, stante l'espresso richiamo che l'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 fa al precedente art. 82, con riferimento "ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", i quali fungono da limite massimo; sicché il compenso ben può essere determinato in misura inferiore alla media delle tariffe medesime, purché non al di sotto di quelle minime.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021 (Rv. 661355 - 01)