Skip to main content

Nuovo codice deontologico forense – Cass. n. 16296/2021

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Nuovo codice deontologico forense - Criterio del "favor rei" - Comparazione tra la sanzione della sospensione e quella della cancellazione dall'albo - Individuazione della norma più favorevole - Criteri.

 

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, soggetti al nuovo codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, l'applicazione del criterio del "favor rei", di cui all'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, richiede l'individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole che, in caso di comparazione tra la abrogata sanzione della cancellazione dall'albo e la sospensione dall'esercizio della professione forense prevista dalla nuova normativa, va effettuata in concreto, tenendo conto della possibilità prevista dal regime previgente di reiscrizione dopo un periodo minimo di due anni, dei criteri fissati per un eventuale aumento di tale periodo e del tempo occorrente per la presentazione della relativa istanza.

Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16296 del 10/06/2021 (Rv. 661409 - 01)

 

corte

cassazione

16296

2021