Skip to main content

Art.58.(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)

Art. 58.(Notizia di illecito disciplinare fase istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Impugnazione al CNF dell’archiviazione dell’esposto: individuazione dei legittimati attivi nonché del dies a quo del relativo termineImpugnazione al CNF dell’archiviazione dell’esposto: individuazione dei legittimati attivi nonché del dies a quo del relativo termine
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021   Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l...
Illecito deontologico - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018Illecito deontologico - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018
La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua...
Illeciti disciplinari - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017Illeciti disciplinari - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017
Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola...
Illecito disciplinare - Danno risarcibile - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194Illecito disciplinare - Danno risarcibile - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194
L’illecito disciplinare prescinde dalla produzione concreta di un danno risarcibile Sul piano disciplinare a nulla rileva il fatto che le condotte deontologicamente scorrette non abbiano provocato un pregiudizio al cliente, atteso che i doveri gravanti sul professionista prescindono dalla...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178 - 2Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178 - 2
L’illecito disciplinare non è scriminato dalla provocazione altrui La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà...
Illecito deontologico - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017Illecito deontologico - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato” In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante....
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
L’illecito disciplinare non è scriminato dalla provocazione altrui La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione...

___________________________________________________________