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028 Trasferimento del centro degli interessi principali Dlgs 14/2019  (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019  - (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 )

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 28 - Trasferimento del centro degli interessi principali.

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.

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Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali

  1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.

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