219 Procedimento di distribuzione della somma ricavata - Dlgs 14/2019 -Art. 109 (Procedimento di distribuzione della somma ricavata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 219 Procedimento di distribuzione della somma ricavata - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 109 (Procedimento di distribuzione della somma ricavata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 219 Procedimento di distribuzione della somma ricavata
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
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Art. 219 Procedimento di distribuzione della somma ricavata
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 109 (Procedimento di distribuzione della somma ricavata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
--------------AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".
la giurisprudenza |green
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