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253 Nuova proposta di concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 141 (Nuova proposta di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 253 Nuova proposta di concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 141 (Nuova proposta di concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 253 Nuova proposta di concordato

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

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Art. 253 Nuova proposta di concordato

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.


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