309 Domande dei creditori e dei terzi - Dlgs 14/2019 -Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 309 Domande dei creditori e dei terzi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 309 Domande dei creditori e dei terzi
1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Si applica l'articolo 308, comma 4.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma.
la giurisprudenza |green
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