Le notifiche telematiche con la pec
2 Gennaio 2010 - Le notifiche telematiche con la PEC il nuovo art. 149 bis DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario. (09G0202) (GU n. 302 del 30-12-2009 ) Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009 - notifica telematica - completamento della digitalizzazione della giustizia.
Notificazione a mezzo posta elettronica - art. 149 bis c.p.c. DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario. (09G0202) (GU n. 302 del 30-12-2009 ) Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica).
Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.