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Notai - atto pubblico informatico

Notai - atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69 DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Notai - atto  pubblico informatico  redatto  dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009,   n.  69  DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 110   Disposizioni in materia di  atto  pubblico informatico  redatto   dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009,  n.  69.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010 , n. 110

Disposizioni in materia di  atto  pubblico informatico  redatto  dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009,  n.  69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visto l'articolo 65 della legge 18  giugno    2009,  n.  69,  recante delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n.  89,    recante  ordinamento  del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n.    1737,  convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante  norme    complementari  per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

  Vista la legge 3 agosto  1949,  n.    577,  recante  istituzione  del Consiglio  nazionale   del   notariato  e  modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.    82,  recante  codice dell'amministrazione digitale;

  Vista la preliminare  deliberazione  del    Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

  Acquisito il parere della competente Commissione della  Camera  dei deputati espresso in data 9 giugno 2010;

  Rilevato che il Senato della Repubblica non ha espresso  il  parere nei termini;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,    adottata  nella riunione del 24 giugno 2010;

  Sulla proposta del Ministro della giustizia,    di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze   e   con  il  Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione;

  Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate  le  seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 23-bis. - 1. Il notaio per  l'esercizio    delle  sue  funzioni deve munirsi della firma digitale di cui    all'articolo  1,  comma  1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

  2. Le disposizioni  di  cui  al    comma  1  si  applicano  anche  al coadiutore e al notaio delegato.

  Art. 23-ter. - 1. Il certificato qualificato, di    cui  all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel    rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34,  commi  3   e   4,  dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni   inviate  dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

  2. Le modalita' di gestione del  certificato    di  cui  al  comma  1 devono  comunque   garantirne   l'immediata  sospensione  o revoca, a richiesta dello stesso titolare   o  delle  autorita'  competenti,  in tutti i casi previsti dalla normativa vigente  in  materia  di  firme elettroniche o quando il notaio e'  sospeso  o  cessa  dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento  ad altro distretto.

  3.  Il  notaio  custodisce  ed    utilizza  personalmente,  ai  sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»;

b) all'articolo 38 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «Il capo dell'archivio notarile,  avuta    notizia  della  morte  del notaro,  richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento  immediato  agli  archivi    notarili  degli  atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella  struttura  di cui  all'articolo  62-bis.  Il    Consiglio  nazionale  del  notariato, accertato il corretto trasferimento  dei  dati,  provvede  alla  loro cancellazione.»;   

c) dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 47-bis. - 1. All'atto pubblico di cui all'articolo  2700  del codice civile, redatto con procedure  informatiche    si  applicano  le disposizioni della presente legge  e   quelle   emanate  in  attuazione della stessa.

  2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703,    secondo  comma,  del codice  civile,  e'  regolata,    in  caso  di  utilizzo  di  modalita' informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo  2005, n 82.

Art.  47-ter.  -  1.  Le    disposizioni  per  la  formazione  e la conservazione    degli  atti  pubblici  e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche  ai  documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis.

  2. L'atto pubblico informatico e' ricevuto in conformita' a  quanto previsto dall'articolo 47 ed e' letto dal notaio mediante l'uso e  il controllo personale degli strumenti informatici.

  3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione  delle  firme deve  attestare  anche  la    validita'  dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»;

d) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:

  «Art. 52-bis. - 1.  Le  parti,  i    fidefacenti,  l'interprete  e  i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico  in presenza del notaio con  firma    digitale  o  con  firma  elettro nica, consistente anche    nell'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione autografa.

  2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»;

e) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:

  «Art. 57-bis. - 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai  sensi  dell'articolo  22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

  2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un  atto pubblico o ad  una  scrittura  privata  da    autenticare,  redatti  su supporto cartaceo, il  notaio   ne   allega  copia  conforme  ai  sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»;

f) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente:

  «Art. 59-bis. - 1. Il notaio  ha    facolta'  di  rettificare,  fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una  scrittura  privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti  alla  sua  redazione,    provvedendovi,  anche  ai fini dell'esecuzione della pubblicita',    mediante  propria  certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.»;

g) all'articolo 62, primo comma,  la  parola:    «giornalmente»  e' sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»;

h) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 62-bis. - 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si  avvale    della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel   rispetto  dei  principi  di  cui  all'articolo   60   del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli   61  e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono   ad ogni effetto di legge originali informatici  da   cui  possono   essere tratti duplicati e copie.

  2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attivita'  di  cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle  regole  tecniche    di cui all'articolo 71  dello  stesso  decreto  e    predispone  strumenti tecnici idonei a consentire, nei  soli   casi   previsti  dalla  legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

  3. Le spese per il  funzionamento  della    struttura  sono  poste  a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri  determinati  dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.

  Art. 62-ter. - 1. Nella struttura di cui al comma    1  dell'articolo 62-bis il notaio conserva anche  le  copie    informatiche  degli  atti rogati o autenticati su supporto cartaceo,   con  l'indicazione  degli estremi  delle   annotazioni  di   cui  all'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,   convertito  dalla  legge  18 marzo 1926, n. 562.

  2. Il notaio attesta la conformita' all'originale    delle  copie  di cui al comma 1.

  Art. 62-quater. - 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei  registri  informatici,  alla  cui    conservazione  e  tenuta e' obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la  ricostruzione  con ricorso al presidente del tribunale competente, ai  sensi  del  regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

  2. La ricostruzione degli atti di  cui    al  comma  1  puo'  essere, altresi', richiesta da chiunque ne ha interesse.

  3. Ai fini della  ricostruzione  possono    essere  utilizzate  anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo  stesso  notaio che ha formato l'atto ovvero  presso    pubblici  registri  ovvero,  in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.

  4.  Non  si  fa  luogo  al    procedimento  di  ricostruzione  se  e' disponibile   una   copia  di  sicurezza  eseguita  nell'ambito delleprocedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1.»;

i) dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 66-bis. - 1. Tutti i repertori e  i    registri  dei  quali  e' obbligatoria la tenuta per il notaio sono   formati  e  conservati  su supporto informatico, nel rispetto dei principi  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei  registri  di cui al comma  1  avvalendosi  della    struttura  di  cui  all'articolo 62-bis.

3. Con uno o piu'  decreti  non  aventi    natura  regolamentare  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le  attivita'    culturali,  il Ministro  per  la  pubblica    amministrazione  e  l'innovazione  e  il Ministro per   la   semplificazione  normativa,  sentiti  il   Consiglio nazionale del notariato ed il Garante  per  la  protezione   dei  dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole  tecniche   per  la formazione  e  la  conservazione  dei   repertori,  per   il  controllo periodico del repertorio di   cui  all'articolo   68  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la  ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.

  Art. 66-ter. - 1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62, comma sesto.»;

l) all'articolo 67,  primo  comma,  sono    aggiunte,  in  fine  le seguenti  parole:  «,   ivi   compresi  quelli  conservati  presso la struttura di cui all'articolo 62-bis.»;

m) dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 68-bis. - 1.  Con  uno  o    piu'  decreti  non  aventi  natura regolamentare del    Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la  semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il  Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono  determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a    quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere  utilizzate   per   la sottoscrizione dell'atto pubblico,  ferma  restando   l'idoneita'   dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1,   lettere  q),  r)   e  s), dello stesso decreto;

b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis;

c)  le  regole  tecniche  per    la  trasmissione  telematica, la conservazione e la consultazione degli   atti,  delle  copie  e  della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;

d) le regole tecniche per il rilascio delle copie    da  parte  del notaio di quanto previsto alla lettera c);

e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis;

f) le regole tecniche per l'esecuzione  delle    ispezioni  di  cui agli articoli da  127  a  134,    per  il  trasferimento  agli  archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.

  2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite,  anche al  fine  di  garantire  il  rispetto    della  disposizione di cui all'articolo 476, primo comma, del codice   di   procedura  civile,  le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico  della  copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile.

  3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e  62-ter  si applicano le disposizioni di  cui  agli    articoli  50-bis  e  51  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  Art. 68-ter. - 1. Il  notaio  puo'  rilasciare  copie  su    supporto informatico degli atti da lui conservati,  anche  se    l'originale  e' stato formato su un supporto analogico.  Parimenti,    puo'  rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.

  2. Quando l'uso di un determinato supporto non e' prescritto  dalla legge o non e' altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.

  3. Il notaio  attesta  la    conformita'  del  documento  informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»;

n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16    febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente:

  «Capo  IV  -  Degli  atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»;

o) L'articolo 73 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  73.  -  1.  Il    notaio puo' attestare la conformita' all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o  cartaceo, di documenti formati su  qualsiasi   supporto   ed  a  lui  esibiti  in originale o copia conforme.»;

p) all'articolo 138, comma 2, cosi' come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole:  «48    e 49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»;

q) all'articolo 142, comma 1, lettera b), cosi'    come  modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «lettere  b),  c),  d)»  sono   inserite   le  seguenti:  «o nell'articolo 52-bis, comma 2,».

Avvertenza:

  Il testo delle note qui  pubblicato  e'    stato  redatto dall'amministrazione  competente  per   materia,   ai sensi dell'art.10, commi  2 e 3, del testo unico delle   disposizioni   sulla  promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica   italiana,   approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,   al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge modificate o alle   quali  e'  operato  il  rinvio.   Restano invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

  - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

  «Art. 76. L'esercizio della  funzione    legislativa  non puo' essere delegato al Governo se non  con    determinazione di principi  e  criteri  direttivi  e    soltanto  per  tempo limitato e per oggetti definiti».

  L'art. 87 della Costituzione, tra  l'altro,    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare   le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

  - Si riporta il  testo  dell'art.    65  della  legge  19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile.):

  «Art.  65.  (Delega  al    Governo  in  materia  di  atto pubblico informatico redatto dal notaio).

- 1.  Il  Governo e' delegato ad  adottare,    entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della presente  legge,  con  l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o piu' decreti legislativi in materia  di   ordinamento   del notariato con riferimento  alle  procedure   informatiche  e telematiche per la redazione dell'atto  pubblico, l'autenticazione  di   scrittura  privata,  la  tenuta dei repertori e  registri   e  la  conservazione  dei   documenti notarili, nonche' alla rettifica di errori di  trascrizioni di dati degli atti notarili.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformita' ai  principi e ai criteri direttivi di cui al  comma  5,  realizzano  il necessario    coordinamento,  anche  formale,  con  le  altre disposizioni vigenti.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati    su proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi  al  Parlamento,  ai  fini    dell'espressione  dei pareri da parte delle Commissioni competenti   per   materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla   data di trasmissione, decorso il quale i  decreti  sono  emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta   giorni   antecedenti  allo  spirare  del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.

  4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in    vigore dei decreti di cui  al  presente  articolo   possono   essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

  5. Nell'attuazione della delega il Governo  si    attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,  assicurando  in  ogni  caso la certezza, sicurezza e correttezza dello  svolgimento  della  funzione notarile, in conformita'    alle  disposizioni  di  carattere generale contenute nel codice   dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7   marzo   2005,  n. 82;
b)  attribuzione  al notaio della facolta' di provvedere, mediante propria certificazione, a  rettificare errori od  omissioni  materiali  di    trascrizione  di  dati preesistenti  alla  redazione    dell'atto,  fatti  salvi i diritti dei terzi.»

.   - Il regio decreto-legge  23    ottobre  1924,  n.  1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.   562  reca:  Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento   degli archivi notarili.

  - La legge 3 agosto 1949, n. 577 reca: «Istituzione del Consiglio nazionale  del  notariato  e    modificazioni  alle norme  sull'amministrazione  della   Cassa nazionale del notariato.».

  - Il decreto legislativo 7  marzo  2005,    n.  82  reca:  «Codice dell'amministrazione digitale.».

Note all'art. 1:

  - Si riporta il  testo  dell'art.    38  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge  qui pubblicata:

   «Art. 38. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione  di  morte  di  un  notaro,    deve  informarne immediatamente il Consiglio notarile  presso   il   quale il notaro era iscritto ed il capo dell'archivio  notarile   del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.

  Gli eredi e i detentori degli atti  del    notaro  devono pure  informarne  il  capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla  morte,  o  dall'avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000.

  Il capo dell'archivio  notarile,  avuta    notizia  della morte del  notaro,  richiede  al   Consiglio   nazionale  del notariato il trasferimento immediato agli archivi   notarili degli atti, dei  registri  e  dei   repertori   dallo  stesso conservati nella  struttura  di   cui   all'art.  62-bis.  Il Consiglio nazionale del notariato,   accertato   il  corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro conciliazione.».

  - Si riporta il  testo  dell'art.    62  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge  qui pubblicata:

  «Art. 62. Il  notaro  deve  tenere,    oltre  i  registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale  servira'  anche  agli   effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volonta'. In essi   deve  prender  nota  entro  il giorno successivo, senza spazi in bianco ed  interlinee,  e per  ordine  di   numero  di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volonta', compresi tra i primi quelli rilasciati in originale,  le   autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

  Il  repertorio  degli  atti    tra  vivi,  per ciascuna colonna, conterra':

1° il numero progressivo;

2°  la  data  dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;

3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro    domicilio o la residenza;

  5°  l'indicazione  sommaria  delle    cose  costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo  e    valore,  ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la   proprieta' od altri diritti reali, od il godimento di  beni  immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° l'annotazione della seguita registrazione e    della tassa pagata per gli atti registrati;

7°  l'onorario  spettante  al    notaro  e la tassa d'archivio dovuta;

8° le eventuali osservazioni.

  Nel repertorio per  gli  atti  di    ultima  volonta'  si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle   prime quattro colonne.

  La serie  progressiva  dei  numeri    degli  atti  e  dei repertori, prescritta da questo e dal precedente   articolo, viene continuata fino al giorno  in  cui   il  notaro   avra' cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto  in cui  e'   iscritto:  e,  cambiando   residenza  in  un  altro distretto,  il notaro dovra' cominciare una nuova numerazione.

  Nel  caso  di  passaggio  di    un  atto  dal  repertorio speciale degli atti di ultima volonta' a quello degli  atti tra vivi, si notera' in questo ultimo il numero che   l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il  numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

  Il  notaro  deve  inoltre    firmare  ogni foglio dei repertori,  e  corredare   ciascun   volume  di un indice alfabetico dei nomi e cognomi   delle  parti   desunti  dallo stesso.

  Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto    da  due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il  testamento  si  conservera'  dal  notaro destinato dal testatore, ed in mancanza  di  dichiarazione, dal piu' anziano di ufficio.

  Il notaro non e' tenuto a dar visione  del    repertorio, ne' copia,  certificato  od  estratto,  se    non  a  chi  e' autorizzato  a  chiederli dalla legge, dall'autorita' giudiziaria avanti la quale verta  un  giudizio,  o,    negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il  notaro dipende.».

  - Si riporta il  testo  dell'art.    67  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:

  «Art. 67. Il  notaro,  finche'    risiede  nel  distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua    nell'esercizio del notariato,  ha  egli  solo  il   diritto   di  permettere l'ispezione e la  lettura,  di   rilasciare   le  copie,  gli estratti e i certificati degli   atti  da   lui  ricevuti, o presso di lui depositati, ivi   compresi  quelli   conservati presso la struttura di cui art. 62-bis.

  Egli non puo' permettere l'ispezione  ne'    la  lettura, ne' dar copia degli atti di ultima volonta', e   rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del  testatore,  se non al testatore medesimo od a persona munita  di  speciale mandato in forma autentica.

  Nel caso di testamento rogato  da  due    notari  di  cui all'art. 777 del Codice civile e 62 della   presente   legge, la facolta' di rilasciarne  copia  appartiene   soltanto   al notaro che ne ha il deposito.».

  - Si riporta il testo  dell'art.  138    della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge   qui pubblicata:

  «Art. 138. 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

a)  che  e'  recidivo  nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 26;

b) che contravviene alle disposizioni degli    articoli 54, 55, 56 e 57;

c) che non conserva, per negligenza, gli atti da    lui ricevuti o presso lui depositati;

d) che non tiene il repertorio  prescritto    dall'art. 62  oppure  lo  pone  in  uso  senza    le  forme  prescritte dall'art. 64;

e)  che  e'  recidivo  nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 51, secondo comma,  numeri  1°,    8°, 10°, 11° e 12°;

f) che impedisce  o  ritarda  le    ispezioni  previste dagli articoli 128 e 132.

  2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un    anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2.

  3. La sospensione comporta, oltre  la    decadenza  dalla qualita' di membro del consiglio  notarile    distrettuale  e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita'    a tali  cariche  per  due anni dalla cessazione della sospensione.».

  - Si riporta il testo  dell'art.  142    della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 cosi' come modificato dalla legge   qui pubblicata:

  «Art. 142. 1. E' punito con la destituzione:

a)  il  notaio  che  continua    nell'esercizio delle funzioni  notarili  durante  la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva  l'ipotesi   prevista dall'art. 137, comma 3;

b) il notaio che e'  recidivo  nelle    contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'art. 27  o   nell'art.   138, comma 1, lettere b), c), d), o nell'art. 52-bis,   comma  2, ovvero   che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'art.  26  o nell'art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;   c) il notaio che abbandona la sede  in  occasione  di malattie epidemiche o contagiose;

d) il notaio che  dolosamente  non  ha    conservato  i repertori o gli atti  da  lui  ricevuti   o   presso  di  lui depositati,  fatta salva l'applicazione della legge penale.».

Art. 2

Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,    convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562

  1. Al regio decreto-legge 23  ottobre    1924,  n.  1737,  convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l'articolo 23 e' inserito  il seguente:

  «Art. 23-bis. - 1. Per gli atti pubblici  e    le  scritture  private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e  le altre annotazioni previste  dalla  legge   sono   eseguite  secondo  le modalita' determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma  1,  della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».

  Note all'art. 2:
  - Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n.  1737,  convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 si veda  nelle note alle premesse.

Art. 3
   Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577

1. Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l'articolo 2 e'    inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. - 1.  Il  Consiglio    nazionale  del  notariato  svolge l'attivita' di certificatore della firma  rilasciata  al  notaio  per l'esercizio delle sue funzioni.».

    Note all'art. 3:

- Per la legge 3 agosto 1999, n. 577 si veda nelle note    alle premesse.

Art. 4

Disposizioni di attuazione

  1. Con uno o piu'  decreti  del    Ministro  della  giustizia  aventi natura non regolamentare sono stabilite la  data  in  cui  acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 66-bis, comma 1,  della legge  16  febbraio  1913,    n.  89,  nonche'  la data di inizio dell'operativita' della struttura di cui all'articolo  68-bis,  comma 1, e quella in cui  acquista    efficacia  l'obbligo  di  conservazione delle copie di cui all'articolo 62-ter della medesima legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti    normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 luglio 2010

  NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente  del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia  e delle finanze

  Brunetta, Ministro per la  pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

  Note all'art. 4:

  - Per il riferimento all'art. 62-ter, 66-bis    e  68-bis  della legge 16 febbraio 1913, n. 89 si veda l'art. 1.