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La navigazione in Internet dei lavoratori

Sciopero dei giudici di pace dal 10 al 14 Dicembre 2009 La navigazione in Internet dei lavoratori - Garante della privacy Le aziende non possono spiare la navigazione su Internet dei dipendenti - È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati - È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori - Garante della privacy - Newsletter - n. 328b del 22 settembre 2009

la navigazione in Internet  dei lavoratori - Garante della privacy

Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti - È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati
È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet  dei lavoratori - Garante della privacy - Newsletter -n. 328b del 22 settembre 2009


È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati - È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet  dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società  il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di  memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore  viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo,  autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali  controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.