Facebook - luogo "virtuale" aperto al pubblico - reato di molestie o disturbo alle persone - Corte di Cassazione Sentenza n. 37596 ud. 11/07/2014 - deposito del 12/09/2014
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete e che, pertanto, integra la contravvenzione di cui all’art. 660 cod.pen. l’invio di messaggi molesti, “postati” sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa.
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