Fornitura di acqua potabile - Canone - Fissazione di un termine alternativo per il pagamento - Credito relativo - Prescrizione - Decorrenza - Dalla scadenza dell'ultimo termine utile - Fondamento - Applicazione dell'art. 1184 cod. civ.
Il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 25/08/2014