Acque - acque pubbliche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013
Divieto di edificazione ex art. 96, lett. g), del r.d. n. 523 del 1904 - Finalità - Immutabilità delle caratteristiche degli argini delle acque pubbliche - Elencazione delle opere vietate - Alternatività delle ipotesi previste - Fondamento.
L'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche), contiene un'elencazione di lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tra i quali, alla lett. g), è compresa "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso", cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti; ne consegue che va inclusa in tale divieto l'opera che alteri lo stato, oppure la forma o le dimensioni o, ancora, la resistenza dell'argine, in quanto ipotesi tutte che la legge prevede in via alternativa tra loro, potendo l'alterazione dello stato dei luoghi, che la norma intende impedire, derivare anche dalla modificazione di una soltanto delle caratteristiche dell'argine.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 24/01/2013