Tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - sentenze - impugnazioni - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011
Imposta di registro in base al d.P.R. n. 131 del 1986 - Obbligo di registrazione di tutte le sentenze civili - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione avverso le sentenze del TSAP in unico grado - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica della copia integrale del dispositivo - Eventuale registrazione - Rilevanza - Esclusione.
In base disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio. Alla luce di siffatta esegesi della predetta normativa in senso correttivo ed evolutivo rispetto a quella in precedenza adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma pur sempre compatibile con il relativo dato letterale, ne consegue che, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011