Acque - acque pubbliche - in genere - Corsi d'acqua – Sez. U, Sentenza n. 13532 del 01/07/2016
Esistenza di due regimi sulle distanze - Differenze - Conseguenze - Art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Irrilevanza.
In materia di distanze delle costruzioni dagli argini, gli artt. 133, lett. a), del r.d. n. 268 del 1904 e 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904 regolano due diversi regimi, che, in ragione dell'oggetto e delle esigenze poste a fondamento di ciascuno, sono da ritenersi tuttora vigenti malgrado il sopravvenuto art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato) atteso che il primo, concernente le opere di bonifica e le loro pertinenze, prevede, a seconda dell'importanza, una distanza minima per i fabbricati che può essere fissata da 4 a 10 metri, mentre il secondo riguarda tutte le altre acque pubbliche, le loro sponde, alvei e difese e fissa la distanza minima di 10 metri per le fabbriche, sicché è legittima la trasposizione nella propria normativa urbanistica, da parte di un comune, di differenti regimi per ciascun corso d'acqua.
Sez. U, Sentenza n. 13532 del 01/07/2016