Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni - sovracanoni - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4222 del 17/02/2017
Concessione di derivazione - Pagamento del canone (o dell’addizionale e dei relativi accessori) - Inesigibilità in caso di mancata fruizione della derivazione per impossibilità di funzionamento dell’impianto non imputabile al concessionario - Clausola negoziale che ne preveda comunque il pagamento - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, il pagamento del canone, o dell’addizionale e dei relativi accessori, non è esigibile ove sia mancata l'effettiva fruizione della stessa, da parte del concessionario, per l'impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al concessionario medesimo (ivi compreso l'impedimento alla derivazione coneguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra P.A.), e ciò malgrado la presenza di una clausola del disciplinare di concessione che ne preveda la corresponsione anche in tale ipotesi, risultando una siffatta clausola invalida per la non meritevolezza dell’interesse perseguito derivante dal contrasto con i principi generali dell’ordinamento ricavabili dall’art. 41 Cost. e con quelli di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4222 del 17/02/2017