Procedimento - Giudizi ex art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 - Applicabilità del codice del processo amministrativo - Fondamento - Conseguenze - Dichiarazione di improcedibilità del ricorso - Presupposti.
In tema di procedimento dinanzi ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, per i giudizi di tipo impugnatorio ed in unico grado di merito, previsti dall’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, l’art. 208 dello stesso r.d. richiama, con rinvio formale o non recettizio, le norme del titolo III, capo II, del T.U. n. 1054 del 1924, sicché, nel caso in cui in pendenza del processo sopravvenga un difetto di interesse delle parti alla decisione, trova applicazione l’art. 35, comma 1, lett. c) del vigente c.p.a., in base al quale il giudice dichiara, anche d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso e non la cessazione della materia del contendere.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 24146 del 13/10/2017