Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) -concessione – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 01)
Derivazione o utilizzazione abusiva di acque pubbliche -Concessione in sanatoria - Interpretazione ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs n. 152 del 199 - Necessità - Conseguenze in relazione al periodo di pendenza del procedimento istruttorio delle domande di concessione in sanatoria.
In tema di concessione di acque pubbliche, il rilascio della concessione in sanatoria, richiesta ex art. 23, comma 6, d. lgs. n. 152 del 1999, per l'esistenza di un prelievo a fini idropotabili, va interpretato alla luce del principio di prevalenza, rispetto ad ogni altro, dell'uso potabile o per consumi umani delle acque pubbliche, di cui all'art. 2 della l. n. 36 del 1994 ("ratione temporis" vigente); ne consegue che, in pendenza del procedimento istruttorio di tali domande di concessione in sanatoria, la previsione espressa secondo cui, in tali casi, "l'utilizzazione può proseguire", deve essere interpretata come garanzia di legittima sottensione da parte delle comunità locali, con esclusione di ogni forma di illecito e del correlato obbligo risarcitorio, ai sensi della disciplina di cui all'art. 45 del r.d. n. 1175 del 1933 e dell'art. 2043 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043