Mancanza e temporanea inattività degli impianti di depurazione - Riconducibilità a tale nozione dell'assoluta insufficienza di detto impianto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008 - Fondamento.
Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'"assoluta insufficienza" di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 02)
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