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Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni – Cass. n. 3314/2020

Mancato funzionamento dell'impianto di depurazione - Domanda di restituzione della quota non dovuta di tariffa del servizio idrico integrato - Legittimazione passiva dei gestori di tale servizio - Eventuale responsabilità anche del titolare dell'impianto a titolo di cooperazione nell'inadempimento - Ammissibilità - Natura aquiliana di quest'ultima responsabilità - Fattispecie.

ACQUE

ACQUE PUBBLICHE

DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI

La legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta, oltre che al gestore del servizio che, in quanto parte del contratto di somministrazione, abbia ricevuto il pagamento indebito, anche al titolare del predetto impianto, a carico del quale può configurarsi una concorrente responsabilità, avente natura extracontrattuale, a titolo di cooperazione nell'inadempimento. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha precisato che, nel primo caso, grava sul gestore del servizio idrico integrato l'onere di dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto nel periodo oggetto di fatturazione mentre, nel secondo, tale prova deve essere data dall'utente).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 04)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055

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3314

2020