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Misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica – Cass. n. 3077/2023

Acque - acque pubbliche - pubblica amministrazione (poteri responsabilità') - polizia delle acque - tutela e sanzioni - Inquinamento ambientale - Responsabilità - Principio "chi inquina paga" - Conseguenze - Misure di messa in sicurezza di emergenza - Imposizione al proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3077 del 01/02/2023 (Rv. 667187 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2051

 

Corte

Cassazione

3077

2023