Accertamento dell'invalidità - Giudizio di appello - Nuova consulenza tecnica d'ufficio - Accoglimento della tesi del consulente nominato in appello - Comparazione critica di dette tesi con quelle del consulente nominato in primo grado - Necessità - Esclusione - Limiti.
In sede di giudizio di appello, allorché venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, per accertare il diritto dell'assicurato all'assegno di invalidità ed all'indennità di accompagnamento), l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4657 del 25/02/2011