Dipendente della polizia di stato - vittime del dovere
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - vittime del dovere - dipendente della polizia di stato - decesso o invalidità a seguito di incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento - benefici di cui all’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - spettanza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26012 del 17/10/2018
>>> Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26012 del 17/10/2018