Reddito di cittadinanza ex l.r. Campania n. 4 del 2011 - Domanda di erogazione in sede giurisdizionale - Comune - Legittimazione passiva - Sussistenza - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Sussiste la legittimazione passiva dei Comuni campani, in via concorrente con la Regione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 2 del 2004, a resistere alla domanda di attribuzione del reddito di cittadinanza, non potendo detta legittimazione essere esclusa in ragione del fatto che il reddito di cittadinanza è riconosciuto nei limiti dello stanziamento dei fondi regionali "fino all'esaurimento delle risorse disponibili", ex art_ 1, comma 208, della legge regionale n. 4 del 2011.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3813 del 14/02/2020 (Rv. 657237 - 01)
corte
cassazione
3813
2020