Cumulo tra prestazioni assistenziali e per invalidità – Cass. n. 18272/2020
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali -Divieto di cumulo tra prestazioni assistenziali e per invalidità da causa di servizio o di lavoro a norma dell'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990 - Deroga ex comma 1 bis dello stesso articolo, introdotto dall'art. 12 della l. n. 412 del 1991 - Presupposti - Prestazione assistenziale già concretamente erogata il 1 gennaio 1992 - Necessità - Riconoscimento giudiziale successivo con decorrenza antecedente a tale data - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Il cumulo fra prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio e prestazioni pensionistiche a carico del Ministero dell'interno, vietato in linea generale dall'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990, che ha fissato il principio dell'incompatibilità tra prestazione previdenziale e prestazione assistenziale, è consentito in base alla deroga apportata dal comma 1 bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 12 della l. n. 412 del 1991, limitatamente ai casi di prestazione già effettivamente erogata alla data del 1 gennaio 1992, dovendosi escludere, attesa la natura eccezionale della norma derogatoria, suscettibile solo di stretta interpretazione, che possa attribuirsi rilievo al successivo riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto all'erogazione con decorrenza anteriore a tale data.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18272 del 03/09/2020 (Rv. 658599 - 01)