Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Diniego per ragioni diverse da quelle sanitarie - Applicabilità - Fondamento - Comunicazione di un provvedimento esplicito di rigetto - Necessità.
Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 26845 del 25/11/2020 (Rv. 659633 - 01)
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2020