Indennizzo del danno da emotrasfusioni – Cass. n. 29453/2020
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Indennizzo del danno da emotrasfusioni - Decadenza ex l. n. 238 del 1997 - Decorrenza - Presupposti - Consapevolezza del nesso causale tra patologia ed emotrasfusione - Riferimento alle conoscenze comuni dell'uomo medio integrate da diagnosi mediche - Necessità - Fattispecie.
In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione emessa in sede di giudizio di rinvio, sul rilievo che lo specifico accertamento demandato dalla sentenza rescindente in punto di consapevolezza su quel nesso era stato disatteso con motivazione tautologica e con ragionamenti meramente congetturali, in violazione dell'art. 2729 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29453 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729