Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Vittime del dovere - Provvidenze a carattere continuativo ex artt. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998, e 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004 - Cumulabilità con la pensione privilegiata - Sussistenza - Fondamento.
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, le provvidenze a carattere continuativo di cui agli artt. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998, e 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, sono cumulabili con la pensione privilegiata, perché le leggi citate non disciplinano il concorso delle provvidenze in questione con altri benefici, né opera in materia la previsione di incumulabilità ex art. 13 della l. n. 302 del 1990, che riguarda solo gli assegni vitalizi e le elargizioni previste da quest'ultima legge.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3824 del 15/02/2021 (Rv. 660612 - 01)