Benefici in favore delle vittime del terrorismo – Cass. n. 11342/2021
Assistenza e beneficenza pubblica - Benefici in favore delle vittime del terrorismo - Soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa - Trattamento di quiescenza di cui all'art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206 del 2004 - Determinazione - Criteri.
In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il rateo di pensione spettante ai soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa, in presenza delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206 del 2004, va rideterminato, a decorrere dal gennaio 2007, secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma l, della stessa legge, come modificato dal d.l. n. 296 del 2006, conv. con modif., dalla l. n. 222 del 2007, sulla base di una retribuzione pensionabile calcolata in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, aumentata del 7,5%, senza che possa trovare applicazione la più limitata rivalutazione automatica della retribuzione riconosciuta nel sistema generale dall'art. 3 della l. 297 del 1982.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11342 del 29/04/2021 (Rv. 661107 - 01)