Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971 - Requisiti reddituali - Reddito percepito dal coniuge - Rilevanza fino all'entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76 del 2013 - Fondamento - Conseguenze.
Il requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971 deve essere accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76 del 2013 (conv. con modif. in l. n. 99 del 2013), poiché, a decorrere da tale data, la disposizione da ultimo indicata ha attribuito rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9238 del 06/04/2021 (Rv. 661098 - 01)