Ripetibilità di prestazioni economiche indebitamente erogate – Cass. n. 13915/2021
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Ripetibilità di prestazioni economiche indebitamente erogate - Disposizioni dettate con riferimento a pensioni o ad altri trattamenti previdenziali - Applicabilità - Esclusione - Mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito - Ipotesi eccettuate.
In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 (Rv. 661296 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033