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Rilevanza della proposizione della domanda giudiziale e non della domanda amministrativa – Cass. n. 22820/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già parzialmente riconosciute - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e succ. modif. - Applicazione - Rilevanza della proposizione della domanda giudiziale e non della domanda amministrativa.

 

In tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22820 del 12/08/2021 (Rv. 662092 - 01)

 

Corte

Cassazione

22820

2021