Liquidazione dell'assegno vitalizio – Cass. n. 12749/2022
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Liquidazione dell'assegno ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Perequazione ex l. n. 350 del 2003 - Modifica quantitativa ad opera dell'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 - Esclusione - Ragioni.
In materia di benefici in favore delle vittime del dovere, la liquidazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998 va perequata, ex art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, nella misura prevista dall'art. 4, comma 238, della l. n. 350 del 2003, non avendo la disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 alcun potere di modificare quantitativamente l’emolumento previsto dalla citata l. n. 350, vieppiù in presenza di una esigenza di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati, testimoniato dall'estensione delle tutele alle vittime del dovere, ed assumendo rilievo il limite di spesa, imposto dal comma 562 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, solo su un piano autocompensativo, nel senso che, una volta raggiunto il tetto di spesa annuale, il beneficio viene a far carico alla graduatoria dell'anno successivo, restando escluso che l'assistenza venga meno del tutto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12749 del 21/04/2022 (Rv. 664517 - 01)