Mantenimento dei benefici in godimento – Cass. n. 24849/2022
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Prestazioni di invalidità civile ex artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971 - Inabilità o invalidità successiva al sessantacinquesimo anno di età - Diritto al trattamento - Insussistenza - Mantenimento dei benefici in godimento - Esclusione - Fondamento.
La pensione d'inabilità nonché l'assegno d'invalidità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24849 del 17/08/2022 (Rv. 665473 - 01)