Cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – Cass. n. 32606/2022
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014 - Spettanza - Declaratoria di illegittimità costituzionale.
Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32606 del 04/11/2022 (Rv. 666002 - 01)