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Giudizio risarcitorio civile – Cass. n. 7189/2023

Assistenza e beneficenza pubblica - in genere - Vittime dei reati di tipo mafioso - Giudizio risarcitorio civile - Obbligo di notificazione al Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 - Fondamento - "Denuntiatio litis" - Esclusione - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza.

 

Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera "denuntiatio litis", bensì l'evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente confìgurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7189 del 10/03/2023 (Rv. 667386 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_331

 

Corte

Cassazione

7189

2023