Assistenza e beneficenza pubblica - in genere - Vittime dei reati di tipo mafioso - Giudizio risarcitorio civile - Obbligo di notificazione al Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 - Fondamento - "Denuntiatio litis" - Esclusione - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza.
Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera "denuntiatio litis", bensì l'evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente confìgurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7189 del 10/03/2023 (Rv. 667386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_331
Corte
Cassazione
7189
2023