Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Equiparazione alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 - Presupposto - Missione - Nozione - Fattispecie.
L'equiparazione alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, presuppone che la lesione sia subita durante il compimento di una missione, per tale dovendosi intendere, in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 e della previsione attuativa di cui all'art. 1, lett. b) del d.P.R. n. 243 del 2005, solo quella autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisca missione l’intervento compiuto dall'appartenente alle forze dell'ordine in occasione di un sinistro stradale, in assenza di prova dell'autorizzazione all'azione da parte del superiore).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6881 del 08/03/2023 (Rv. 667035 - 01)
Corte
Cassazione
6881
2023