Danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni - Soggetto deceduto a seguito di trasfusioni ed emoderivati - Familiare superstite - Assegno una tantum ex art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992, come modificata dalla l. n. 238 del 1997 - Rivalutazione monetaria - Decorrenza - Individuazione - Ragioni.
In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni, la decorrenza della rivalutazione monetaria dell'assegno una tantum ex art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992 va individuata nella data di decesso del soggetto danneggiato e non nell'entrata in vigore dell'art. 1 della l. n. 238 del 1997, in quanto lo scopo della rivalutazione è soltanto la neutralizzazione del ritardo nell'erogazione della prestazione, non già quello di renderla attuale in termini monetari, finalità a cui ha provveduto il legislatore rideterminandola negli anni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33592 del 01/12/2023 (Rv. 669398 - 01)