Domanda per indennizzo di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 92 - Obbligo dell'amministrazione di provvedere - Sussistenza - Improponibilità dell'azione giudiziale - Esclusione - Fondamento.
In tema di domanda per indennizzo di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 210 del 1992, l'inerzia della commissione medica ospedaliera non esclude l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla domanda amministrativa e, poi, la possibilità di promuovere la domanda giudiziale, la quale è relativa alla prestazione (ossia all'accertamento giurisdizionale del relativo diritto soggettivo) e non ha ad oggetto la legittimità dell'azione (o inerzia) amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 620 del 08/01/2024 (Rv. 669764-01)