Ricorso per cassazione - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale - Nullità - Avvenuta costituzione (anche tardiva) dell'amministrazione per il tramite dell'Avvocatura generale - Sanatoria - Configurabilità.
Con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se sia stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20000 del 14/10/2005