AVVOCATURA DELLO STATO - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18529 del 10/08/2010
Ricorso per cassazione - Trasmissione a mezzo fax - Indicazione sulla copia fotoriprodotta a firma dell'estensore dell'atto originale - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Firma sulla copia fotoriprodotta e attestazione di conformità dell'avvocato dello Stato ricevente - Sussistenza - Efficacia sanante - Esclusione.
Nella ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione di cui alla legge 15 ottobre 1986 n. 664 per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, il ricorso per cassazione, trasmesso a mezzo fax, che non contenga la chiara indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale, ancorché sottoscritto dall'avvocato dello Stato ricevente con la attestazione di conformità all'originale, viola la prescrizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 della citata legge e, pertanto, è inammissibile, attribuendo la legge alla copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, piena efficacia, a condizione che risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 18529 del 10/08/2010