Difesa da parte di avvocati del libero foro al di fuori dei casi consentiti – Cass. n. 6931/2023
Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Agenzia delle Entrate - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Eccezioni - Difesa da parte di avvocati del libero foro al di fuori dei casi consentiti - Conseguenze.
Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un’apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6931 del 08/03/2023 (Rv. 666977 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_83, Cod_Proc_Civ_art_365