Adozione internazionale Rimborso delle spese
Adozione internazionale Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2009 (GU n. 211 del 11-9-2009 )
Adozione internazionale - Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2009 (GU n. 211 del 11-9-2009 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2009
Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento delle procedure di adozione internazionale. (09A10695)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema
di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Commissione per le adozioni internazionali, quale autorita' centrale
preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito
chiamata Commissione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n.
108 «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni
internazionali», che ha sostituito il decreto del Presidente della
Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, nel quale sono indicate le
modalita' per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione
allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le
modalita' operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo
da parte dell'autorita' centrale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 maggio
2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Amedeo Giovanardi
e' stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo
e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e
verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente
alla materia delle politiche per la famiglia;
Visto in particolare l'art. 2 del sopraindicato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il
quale il predetto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' stato delegato ad esercitare le funzioni di
indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei
minori italiani e stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente
del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita
dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art.10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del
testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la
deducibilita' del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184»;
Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione
centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente
modalita' interpretative sull'applicazione dell'art.10, comma 1,
lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 91;
Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni
internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione
disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
Visto l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ove si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato
Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;
Visto l'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) ove si stabilisce, fra l'altro, che
l'incremento del Fondo per le politiche della famiglia viene
utilizzato per sostenere le adozioni internazionali;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 giugno 2005, 27 aprile 2007 e 2 ottobre 2007, con i quali sono
stati determinati i soggetti beneficiari e le modalita' di
presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per
adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter
adottivo negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle
politiche per la famiglia in data 3 febbraio 2009 con il quale viene
ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2009;
Ravvisata la necessita' di proseguire il sostegno alle famiglie che
hanno concluso l'adozione nell'anno 2008 al fine di evitare
disparita' di trattamento;
Ritenuto che, sia opportuno confermare l'ammontare e i criteri di
rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive applicati negli
anni precedenti e, in particolare, considerare solo il cinquanta per
cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilita' di
deducibilita' della restante parte ex art. 10, comma 1, lettera
l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni
previste dalla legge;
Ritenuto che, al fine di evitare sovrapposizione delle
agevolazioni, occorre considerare eventuali analoghi finanziamenti
previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalita';
Ritenuto che, dall'ammontare del rimborso debba essere detratto il
contributo forfettario di euro 1.200,00 erogato con decreto
ministeriale 21 dicembre 2007, in favore di ciascuna coppia che, alla
data del 31 dicembre 2007, avendo conferito incarico a un ente
autorizzato per l'adozione internazionale, aveva in corso una
procedura di adozione internazionale;
Accertata la disponibilita' di fondi sul capitolo 538, denominato
«Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali»;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con
reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato,
secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della
legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o piu' minori stranieri per i quali
sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia
nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno
2008, e' concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a
seguito di apposita istanza presentata in conformita' alle
disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
Modalita' di presentazione delle istante
1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 del presente decreto,
presentano nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2009, a mezzo
raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute
per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187
Roma, utilizzando il modello A allegato al presente decreto.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti
documenti:
a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza
permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per
le adozioni internazionali;
b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la
procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai
genitori adottivi;
c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (mod. UNICO
o mod. 730) relativa/e all'anno di autorizzazione all'ingresso del
minore in Italia (antecedente quello di presentazione della domanda
di rimborso) da cui si possa evincere l'ammontare del reddito
complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate
in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia
completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi
in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la conformita' della dichiarazione dei redditi allegata a
quella che verra' trasmessa nei termini previsti dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
all'Agenzia delle entrate;
e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione
dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero,
previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un'autocertificazione, resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare complessivo del reddito
conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in
Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di
rimborso), (modello B allegato);
f) nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza
l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile
giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il
rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura
adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla
lettera a);
g) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui
l'istante dichiara di non aver richiesto, ne' intende presentare
domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o
provinciali (modello C allegato).
3. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in
Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del
provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente
competente, nonche' copia completa della/e dichiarazione/i dei
redditi (mod. UNICO o mod. 730) relativa/e all'anno antecedente
quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa
evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le
spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni
finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei
riguardanti tali anni.
4. Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure
incomplete sono inammissibili.
Art. 3.
Ammontare e natura dei rimborsi
1. L'ammontare delle spese rimborsabili e' pari a:
a) il 50% (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i
genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00
euro;
b) il 30% (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro) per i
genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra
35.000,00 euro e 70.000,00 euro.
2. Dall'ammontare del rimborso calcolato verra' sottratto il
contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto
ministeriale 21 dicembre 2007.
3. Il rimborso viene erogato a carico del capitolo 538, denominato
«Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», previa
verifica della congruita' delle disponibilita' del Fondo medesimo e
nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande
accolte in funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le
disponibilita' del Fondo, si procedera' alla rideterminazione dei
rimborsi che dovra' essere effettuata in misura proporzionale alla
percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilita'.
4. L'importo del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione
fiscale.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 luglio 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Giovanardi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 58