adozione - adozione internazionale (di minori) - adozione di minori stranieri - condizioni - dichiarazione di idoneità all'adozione dei coniugi aspiranti adottanti – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.13332 del 01/06/2010
Decreto d'idoneità all'adozione internazionale - Contenuto - Riferimento all'etnia dei minori adottandi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Richiesta espressa degli interessati - Conseguenze - Principio di diritto enunciato ex art. 363 cod. proc. civ.
In tema di adozione internazionale, il decreto d'idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge 4 maggio 1983, n.184, come modificato dall'art.3 della legge 31 dicembre 1998, n.476, non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia, in quanto un provvedimento che attribuisca rilevanza ai dati razziali si porrebbe in contrasto con principi consolidati nel diritto interno e nel diritto internazionale, che individuano l'interesse del minore quale criterio guida cui deve uniformarsi il percorso decisionale, e violerebbe il divieto di qualsiasi forma di discriminazione o disparità di trattamento tra minori italiani e stranieri in materia di adozione, sancito da una serie di disposizioni costituzionali, internazionali e interne; ove, peraltro, il rifiuto degli adottanti all'accoglienza di un minore appartenente ad una determinata etnia si manifesti successivamente, attraverso una espressa opzione innanzi ad organi pubblici, il giudice non solo non può avallare tale opzione, ma deve apprezzare tale condotta nella complessiva valutazione della idoneità all'adozione, evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso, da parte del minore da accogliere, di determinate caratteristiche genetiche. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.13332 del 01/06/2010