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Adozione - adozione (dei minori d'età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - minori con genitori o parenti esistenti – Cass. n. 7391/2016

Sottrazione ai genitori biologici come misura eccezionale - Configurabilità - Utilizzabilità - Condizioni - Impraticabilità di altre misure.

L'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale (una "extrema ratio") cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016

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2016