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Applicazione nei confronti delle comunità di tipo familiare o degli istituti di assistenza – Cass. n. 24723/2021

Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - Procedimento - Convocazione dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, l. n. 184 del 1983 - "Ratio" della previsione - Applicazione nei confronti delle comunità di tipo familiare o degli istituti di assistenza - Esclusione - Fondamento.

 

L'obbligo di convocare, nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, l'affidatario o la famiglia collocataria, previsto dall'art. 5, comma 1, l. n. 184 del 1983 a pena di nullità, mira a valorizzare il legame affettivo instauratosi con quelle figure che, avendo assunto un ruolo centrale nello sviluppo psico-fisico del minore, sono in grado di fornire un apporto significativo nella valutazione complessiva dell'interesse di quest'ultimo; ne consegue che tale obbligo non si estende agli enti, quali le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza, dovendo escludersi rispetto ad essi l'instaurazione di un concreto legame affettivo ed essendo la loro partecipazione comunque assicurata durante il corso di tutta la procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24723 del 14/09/2021 (Rv. 662396 - 01)

 

Corte

Cassazione

24723

2021