Audizione del genitore nel primo grado di giudizio – Cass. n. 32661/2021
Adozione - adozione (dei minori d'eta') - adottandi - adottabilita' - dichiarazione - in genere - Procedimento - Audizione del genitore nel primo grado di giudizio - Omissione - Conseguenze - Invalidità del giudizio - Sanabilità in secondo grado - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la comparizione e l'audizione dei genitori avanti al tribunale per i minorenni deve considerarsi scansione ineludibile del primo grado di giudizio, al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio, con la conseguenza che la sua omissione, determinando una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa dei genitori, conduce all'invalidità dell'intero giudizio. Né tale vizio è sanabile con l'audizione dei genitori nel giudizio di appello, tenuto conto che in tali procedimenti il fattore tempo deve essere valutato non solo in relazione alla fase dello sviluppo psico-fisico del minore ed alle sue esigenze di stabilità affettiva e relazionale, ma anche in relazione, e con pari rilievo, all'irreparabilità del pregiudizio che egli subirebbe per la perdita anche transeunte della relazione con il genitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32661 del 09/11/2021 (Rv. 663266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_101