Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia d'origine – Cass. n. 20948/2022
Adozione - condizioni - situazione di abbandono - in genere - Stato di abbandono del minore - Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia d'origine - Inidoneità dei genitori - Dichiarazione di adottabilità - Preventivo esperimento di interventi di sostegno alla genitorialità - Necessità - Fattispecie.
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva dichiarato l'adottabilità del minore sulla base di affermazioni apodittiche sui limiti accudenti del padre, senza spiegare, tra l'altro, le ragioni per cui non era possibile tentare un intervento di sostegno diretto a superare l'incapacità genitoriale ravvisata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20948 del 30/06/2022 (Rv. 665288 - 01)